Rimborsi Iva senza formalismi

Italia Oggi - Giovanni Galli - Pag. 24

Con la sentenza di ieri, causa pregiudiziale C-527/24, la Corte di giustizia Ue ha deciso che la richiesta digitale di rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia, presentata dal contribuente all’autorità tributaria del proprio Stato membro e da questa girata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, competente alla liquidazione del rimborso, non può essere considerata inesistente e completamente ignorata per il fatto che il file non risulta leggibile per un malfunzionamento del sistema informatico. In tali circostanze, le disposizioni della direttiva Iva e della direttiva sul rimborso dell’Iva pagata dal soggetto passivo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, ostano ad una normativa nazionale come interpretato da una decisione giurisdizionale definitiva, in forza della quale il contribuente è privato sia del diritto al rimborso dell’Iva sia del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia del fisco. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘L’errore nella trasmissione elettronica non ostacola il rimborso Iva’ – pag. 31)

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